IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 21 dicembre 1997, n. 454;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 marzo 1998;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 2001 sono autorizzate all'esercizio
dell'attivita'  di  trasportatore  su  strada  per  conto di terzi le
imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori.
  2.  Con  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da
emanarsi  entro  120  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto  legislativo,  sono  disciplinati  i  criteri  e le
modalita'  di  rilascio  del  certificato d'iscrizione all'albo degli
autotrasportatori,   nonche'   i  controlli  in  merito  all'uso  del
certificato stesso.
 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce  che essa non puo'   avvenire   se    non    con
          determinazione    di    principi    e   criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce    al Presidente della  Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge e i regolamenti.
            -  La    legge  23  dicembre    1997,  n.    454, recante
          "Interventi  per la ristrutturazione     dell'autotrasporto
          e      lo     sviluppo dell'intermodalita'"  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  31 dicembre 1997, n. 303.
            -  La legge  23  agosto  1988, n.  400,  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale    12  settembre    1988,     n.   214,
          suplemento ordinario,  reca:  "Disciplina dell'attivita' di
          Governo    e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri".